| Come difendersi dalle multe, trattazione avanzata
Articolo postato il: 17/10/2016 Autore: Alessandro Barra
INFRAZIONI AL C.D.S.
Quando viene rilevata un'infrazione al c.d.s. ci sono solo e soltanto due possibilità: o si paga la sanzione, magari immediatamente approfittando della possibilità di usufruire di una riduzione se il pagamento viene effettuato entro determinati termini tassativamente previsti per legge e indicati sul verbale (o sul preavviso che in genere viene lasciato sotto il parabrezza) quando ciò sia possibile, oppure, in presenza di validi motivi, al ricevimento del verbale, si propone impugnazione.
Non sono date terze vie: ignorare il verbale notificato, condotta spesso imprudentemente attuata da molti automobilisti, pone in essere il rischio di vedersi recapitare, a distanza magari di qualche anno, una cartella esattoriale, quindi con un notevole aggravio di costi. Alla sanzione vera e propria e ai costi di accertamento e notifica, si aggiungono gli interessi gli ulteriori costi relativi alla formazione e notifica della cartella stessa. Quest'ultima difficilmente è impugnabile: quando si arriva ad essa, nella maggior parte di casi, non c'è più nulla da fare e non resta che pagare il salatissimo conto. O esser soggetti a un pignoramento. Per altro, la Cassazione sta ulteriormente restringendo i margini per impugnare le cartelle esattoriali, i ricorsi basati su una serie di vizi di notifica sono sempre più difficili da vincere.
Quindi, conviene soffermarsi sulle possibilità di impugnazione dei verbali di infrazione.
La prima considerazione riguarda la circostanza che ciò che va impugnato non è il preavviso di contravvenzione che, sovente, viene lasciato sull'autovettura, in genere sotto un tergicristallo. Quest'ultimo non è obbligatorio, può anche mancare e, comunque, in assenza del verbale non è impugnabile: del resto, se non viene notificato il verbale nei termini, l'ente impositore non potrà pretendere nulla, tanto meno basandosi su un mero preavviso.
Però, è utile conservare i preavvisi di contravvenzione, discrepanze sulle circostanze relative all'infrazione tra il preavviso stesso e l'eventuale verbale notificato da sole non sono idonee a sancire la nullità del verbale, ma sono ulteriori argomenti spendibili in un ipotetico ricorso.
Quel che, però, va tenuto presente, specie nel caso di preavviso trovato sotto al tergicristallo (in genere, per determinate infrazioni, consente un pagamento in forma ridotta purché effettuato entro un termine brevissimo), è che, in ogni caso, il pagamento della sanzione impedisce di proporre qualsiasi ricorso. Pagare, infatti, a termini di legge e per granitica giurisprudenza, costituisce acquiescenza.
Tanto premesso, veniamo al ricorso vero e proprio.
Il c.d.s. Prevede due forme di ricorso, oltre all'eventuale autotutela esperibile dinanzi a chi ha comminato la sanzione stessa, soluzione quest'ultima che, però, si può tentare esclusivamente in caso di errori marchiani nella rilevazione dell'infrazione (per esempio, una multa per divieto di sosta su strisce gialle a chi è titolare di regolare pass per parcheggiarvi).
Ricorso al prefetto (art. 203 c.d.s): va proposto al prefetto competente per territorio entro sessanta giorni dalla notificazione del verbale. Si può inviare tramite raccomandata a/r (fondamentale conservare, insieme ad una copia del ricorso, la ricevuta di ritorno, è l'unica prova che il ricorso stesso sia stato inviato e che ciò sia stato fatto nei termini di legge), ma anche consegnare a mano presso il Comando dei Vigili o dell'ente che ha comminato la contravvenzione. Può essere inoltrato anche tramite PEC direttamente al Prefetto, ma non può essere inoltrato mediante mail ordinaria. Per l'invio tramite PEC occorre che il ricorso sia autenticato dal legittimato mediante firma digitale, o allegato in formato PDF alla PEC stessa. Il consiglio, comunque, è di utilizzare la raccomandata a/r., date le problematiche giurisprudenziali che si stanno palesando in giurisprudenza in materia di firma digitale.
Il ricorso al prefetto non richiede moduli appositi, non prevede costi, se non quello dell'eventuale raccomandata a/r (i costi, quindi, sono quelli del servizio postale). In pratica, è come se uno chiedesse all'organismo gerarchicamente superiore rispetto a chi ha comminato la sanzione di riesaminare il verbale. L'ente che ha accertato l'infrazione può anche inviare controdeduzioni al prefetto e, in astratto, potrebbe anche essere sentito il ricorrente, circostanza che, però, nella prassi non si verifica mai. Pertanto, inoltrato il ricorso, occorre solo attendere la risposta da parte del Prefetto, il quale emetterà un'ordinanza che deve esser notificata al ricorrente. Per altro, l'ordinanza del prefetto potrebbe anche non arrivare mai, sia perché non viene notificata, sia perché il Prefetto non ha proprio esaminato nei termini di legge il ricorso. In tal caso, il verbale deve considerarsi comunque annullato, come se il Prefetto avesse accolto il ricorso. Per la precisione: il Prefetto dispone di un termine complessivo di centociquanta giorni per decidere del ricorso se il ricorso viene trasmesso tramite l'ente che ha elevato la contravvenzione. Nell'ipotesi il ricorso venga inoltrato direttamente al prefetto, il termine è di centottanta giorni; - il Prefetto dispone poi di un termine di centocinquanta giorni per notificare l'ordinanza di rigetto al ricorrente. Pertanto, se il ricorrente nel termine previsto a seconda della modalità con la quale è stato presentato il ricorso più altri centocinquanta giorni non riceve la notifica dell'ordinanza di rigetto, può ritenere accolto il proprio ricorso (meccanismo del silenzio assenso). Se il ricorrente chiede di esser sentito, il tempo necessario per l'audizione sospende il decorso dei suddetti termini.
In caso di rigetto del ricorso, il Prefetto raddoppierà d'ufficio e in ogni caso l'entità della sanzione, alla quale si aggiungeranno le spese del procedimento.
L'ordinanza del Prefetto di rigetto del ricorso può essere impugnata avanti il Giudice di Pace, il quale fisserà un'apposita udienza di discussione, con un procedimento per molti aspetti analogo a quello descritto in seguito per i ricorsi avanti il GdP. Il termine per esperire l'opposizione avanti il GdP all'ordinanza prefettizia è di trenta giorni dalla notifica.
Il ricorso al prefetto non sospende la sanzione dell'eventuale ritiro della patente e tutte le altre eventuali sanzioni accessorie: qualora il prefetto dovesse accogliere il ricorso in corso di sospensione della patente, quest'ultima potrà esser restituita al ricorrente.
Ricorso al Giudice di Pace: va iscritto a ruolo nell'ufficio del Giudice di Pace competente per territorio entro trenta giorni dalla notifica del verbale. Può anche esser spedito mediante raccomandata a/r, con le stesse avvertenze valide per quello al Prefetto, però in genere le cancellerie degli uffici del GdP sono più avvezze a ricevere ricorsi iscritti a ruolo direttamente presso le stesse.
Pur trattandosi di un ricorso di natura giurisdizionale, non è obbligatoria, anche se può esser consigliata, l'assistenza tecnica di un legale. Il ricorrente può redigere da solo il ricorso e stare in giudizio autonomamente.
In genere, il ricorso va redatto su appositi moduli (che possono differire da ufficio a ufficio) reperibili presso ogni ufficio del GdP in cinque copie oltre a nota di iscrizione a ruolo (anch'essa reperibile presso l'ufficio) e prevede, per l'iscrizione stessa, il pagamento di un contributo unificato pari ad € 43,00.=. Per altro, se la sanzione supera la somma di € 1100,00.=, il costo del contributo sale a € 98,00.= e va aggiunta anche una marca da bollo da € 27,00.= (quest'ultima, anche in caso di ricorsi avverso sanzioni che superino la cifra di € 1033,00.=).
Il contributo unificato si può pagare mediante marca “Lottomatica” acquistabile presso le tabaccherie più attrezzate (in genere, quelle vicino agli uffici del Giudice di Pace ne sono provviste) oppure mediante modello F23. Il mancato pagamento del contributo, per altro, non pregiudica l'ammissibilità del ricorso, ma sarà la cancelleria ad attivare la contestazione per il mancato pagamento e, in caso tale mancanza non venga sanata, partirà una procedura di recupero coattivo con tutti i relativi costi a carico del ricorrente. Non è tuttavia da escludersi che alcune cancellerie non accettino l'iscrizione a ruolo in assenza di pagamento del contributo unificato all'atto dell'iscrizione stessa.
Il ricorso avanti il GdP prevede sempre che si tenga un'udienza di discussione, nella quale l'ente impositore può anche costituirsi in giudizio e presentare, pertanto, difese sul punto. In tali casi, è bene saperlo, l'ente si presenta quasi sempre tramite un legale, spesso specializzato sulla materia. Però, capita anche che l'ente che ha emesso la contravvenzione non si costituisca e, quindi, il ricorrente discuta con il GdP il merito del proprio ricorso senza contraddittorio con la controparte.
L'udienza può anche esser fissata, specie presso gli Uffici del GdP particolarmente carichi di lavoro, come avviene in genere nelle grandi città, a distanza di mesi dall'iscrizione a ruolo del ricorso.
Se il GdP rigetta il ricorso, non deve, a differenza del Prefetto, raddoppiare obbligatoriamente la sanzione. Ma può anche farlo, tutto dipende dalle argomentazioni del ricorso, dalle eventuali difese da parte dell'ente impositore e da altri parametri di merito e contingenti. Difficile prevederlo prima: quel che non si deve fare è optare per il ricorso avanti il GdP con la convinzione che, qualora dovesse esser rigettato, sicuramente non verrebbe raddoppiata la sanzione.
Il Giudice di Pace può anche condannare la parte soccombente alla rifusione delle spese alla controparte: tenuto conto del fatto che, spesso, l'amministrazione non si costituisce in giudizio, il caso più frequente è che il GdP, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso, condanni l'ente impositore a rifondere le spese sostenute dal ricorrente, quindi, in tal caso, si recupererebbero i soldi spesi per il contributo unificato e le eventuali marche da bollo. In tal caso, dovrebbe bastare poi una raccomandata all'ente impositore per vedersi saldato quanto dovuto.
Va tuttavia precisato che, presso molti uffici del Giudice di Pace, è diffusa in questo tipo di procedimenti la prassi di compensare in ogni caso le spese di lite, sicché anche in caso di accoglimento del ricorso le spese (contributo, eventuali bolli, ecc.) sostenute rimarrebbero a carico del ricorrente, circostanza che, per sanzioni di scarsa entità, rende antieconomico il ricorso al GdP.
Il ricorso al Giudice di Pace non sospende automaticamente l'efficacia del verbale notificato al ricorrente, dovrà piuttosto esser quest'ultimo, nel ricorso stesso, a chiedere che il Giudice disponga una sospensiva, adducendo delle motivazioni relative al perché il non sospendere nel corso del giudizio il provvedimento possa arrecare danno. Tuttavia, va segnalato che, in molti uffici del Giudice di Pace, è diffusa la prassi di concedere la sospensiva del provvedimento su istanza del ricorrente genericamente motivata con clausole generali del tipo “per gravi motivi”, ecc. Però, chiaramente, questo non è un diritto del ricorrente e può sempre capitare che un Giudice di Pace si discosti da questo tipo di prassi.
La sentenza del Giudice di Pace non è appellabile, può essere esclusivamente impugnata in Cassazione, circostanza che impone il pagamento di un ulteriore contributo unificato (e di valore più elevato, variabile in funzione del valore dell'impugnazione), l'assistenza di un legale e la domiciliazione ai fini del ricorso a Roma.
Riassunto delle principali differenze tra ricorso al Prefetto e al Giudice di Pace: il termine per impugnare è di sessanta giorni dalla notifica del verbale avanti al Prefetto e di trenta avanti il Giudice di Pace; il ricorso al Prefetto non prevede costi vivi se non quello della raccomandata, il ricorso avanti il GdP prevede il pagamento di un contributo unificato ed, eventualmente, di una marca da bollo; il Giudice di Pace fissa sempre un'udienza, per cui il ricorrente si dovrà presentare davanti al Giudice per sostenere le proprie ragioni, il prefetto non fissa alcuna udienza e si limita ad esaminare il ricorso; il Giudice di Pace, quindi, anche se magari con tempi molto lunghi, esamina sempre il ricorso, il Prefetto non necessariamente; il Prefetto, se esamina e respinge il ricorso, raddoppia d'ufficio la sanzione, il Giudice di Pace, se respinge il ricorso, può aumentare la sanzione fino al massimo previsto, ma non è obbligato a farlo e, nella prassi, spesso non lo fa; la sentenza del Giudice di Pace è impugnabile soltanto tramite ricorso per Cassazione, l'ordinanza del Prefetto è impugnabile avanti il Giudice di Pace, la cui sentenza è a sua volta impugnabile in Cassazione.
Per tutti questi motivi, il ricorso al Prefetto appare la via più conveniente, pratica e sicura per proporre ricorso avverso un verbale di contravvenzione per violazione del Codice della Strada. Soltanto nell'ipotesi di sanzioni accessorie, come la sospensione o la revoca della patente, per le quali non è prevista la sospensione dell'efficacia in caso di ricorso al prefetto, potrebbe convenire il ricorso del Giudice di Pace, anche se le tempistiche per l'esame del ricorso, il più delle volte, vanificherebbero comunque la possibilità di sospensiva.
Precisazione riguardo la data di notifica, sia ai fini del pagamento della sanzione, sia a quelli della proposizione del ricorso avverso il verbale: il rifiuto da parte del destinatario di non ricevere la notifica, fa perfezionare comunque la notifica stessa; nel caso il destinatario non sia reperibile (non è in casa, per esempio) al momento della notifica, il messo incaricato lascia un avviso in casella e dà comunicazione, con raccomandata a/r, della giacenza in posta del verbale. In genere, il verbale è disponibile per il ritiro presso l'ufficio indicato nell'avviso per trenta giorni, tuttavia, la compiuta giacenza, e con essa la notifica, si perfezione nel più breve termine di dieci giorni. Pertanto, il destinatario del verbale deve prendere in considerazione come data di notifica in caso di giacenza non quella in cui ritira effettivamente l'atto, se ciò avviene oltre i dieci giorni, ma, per l'appunto, lo spirare di questi ultimi.
Motivi per proporre ricorso: per proporre ricorso occorrono dei motivi fondati. Pertanto, la rilevazione deve presentare dei vizi, oppure il verbale deve presentare vizi formali di rilevante gravità tali per cui debba esser ritenuto nullo. Elencare tutti i possibili vizi, formali e di merito, è praticamente impossibile e ciò per una serie di ragioni: la materia è regolata, oltre che dal Codice della Strada, da numerose leggi reperibili in vari ambiti dell'Ordinamento e, soprattutto, da una ridda di interpretazioni e istruzioni ministeriali, spesso in contraddizione, e che si prestano a molteplici interpretazioni. Talvolta, poi, i Comuni e i vari enti gestori delle strade adottano specifici provvedimenti e interpretazioni a loro volta contraddittori e la cui compatibilità con la legge è da valutarsi caso per caso. Inoltre la giurisprudenza in materia di infrazioni al Codice della Strada, oltre provenire in gran parte dai Giudici di Pace (molte fattispecie non arrivano fino alla Cassazione), comunque meno autorevoli della Cassazione che è l'organo cui la Costituzione affida l'interpretazione ultima delle leggi (un principio espresso dalla Cassazione raramente viene disatteso dai Giudici di Pace, una sentenza di un Giudice di Pace è più facile, invece, che non faccia giurisprudenza tra i colleghi, specie al di fuori dell'ufficio del Giudice che ha emesso quella sentenza), muta con maggior rapidità che in tutti gli altri settori dell'Ordinamento ed è spesso contraddittoria. Per cui è difficile estrapolare principi che possano valere su tutto il territorio nazionale e, soprattutto, quand'anche si riuscisse, si tratterebbe di prese di posizione destinate magari ad esser ribaltate nel giro di pochi mesi. Infine, ogni verbale è un caso a sé stante: per cui un vizio che, in astratto, potrebbe decretarne la nullità, in uno specifico caso concreto, per una serie di circostanze contingenti e attinenti alle specifiche del caso stesso, potrebbe essere irrilevante e non condurre ai risultati sperati dal ricorrente. In ogni caso, qui di seguito si presentano alcune fattispecie tipiche che, in genere, portano alla declaratoria di nullità del verbale, con la precisazione, per l'appunto, che sono ipotesi astratte da valutarsi caso per caso.
Mancanza di un elemento determinante del verbale: erronea indicazione generalità conducente o titolare del veicolo: chiaramente, non deve trattarsi di un mero refuso materiale che non pregiudica l'individuazione del soggetto, e se questi è comunque individuabile in altro modo (ad es. tramite la corretta indicazione del codice fiscale) il verbale sarà comunque valido; omissione indicazione data ed ora precisa in cui si sarebbe verificata l'infrazione, a condizione che detta omissione comprometta l'identificazione precisa del fatto. Se l'indicazione, invece, è presente, ma non corrisponde al vero, il ricorrente dovrà fornir prova certa e documentale di ciò. Per esempio, se la vettura non poteva quel giorno a quell'ora essere in quel luogo, ciò andrà documentato in modo inoppugnabile.Ad esempio, producendo la ricevuta telepass (e relativo contratto se non fosse indicata la targa) che certifichi che la vettura, a quell'ora, si trovava in luogo sufficientemente lontano da non poter poi essere nel luogo in cui si sarebbe verificata l'infrazione. Se, per esempio, la ricevuta del telepass indica che la vettura è transitata da una barriera autostradale dieci minuti prima della supposta infrazione e quest'ultima si sarebbe verificata in una strada a pochissima distanza dalla suddetta barriera, la prova non sarà sufficiente; erronea o omessa indicazione della targa del veicolo che ha commesso l'infrazione: da sottolineare che, se la targa è desumibile in altro modo (ad esempio, l'infrazione è stata rilevata con apparecchi fotografici, le foto se non allegate al verbale sono comunque a disposizione del verbalizzato presso l'ente che comminato la sanzione), l'eventuale indicazione sul verbale in genere viene ritenuta irrilevante; manca esposizione dei fatti: anche in questo caso, la mancanza deve esser totale o talmente contraddittoria da rendere impossibile la comprensione dell'infrazione effettivamente commessa. Talvolta, nei verbali si trovano delle abbreviazioni. Se sono comprensibili, il verbale non deve ritenersi viziato; mancata o incompleta indicazioni delle motivazioni della mancata contestazione immediata: in genere, l'indicazione “assenza del trasgressore” è più che sufficiente e, salvo che si possa provare che si tratta di una motivazione non corrispondente al vero, non dà luogo a nullità del verbale; manca o insufficiente o contraddittoria indicazione informazione riguardo l'obbligo di comunicare i dati del conducente quando ciò è previsto; errore sulla norma violata o sulla sanzione da pagare: anche qui, l'errore deve esser tale da ingenerare nel verbalizzato un dubbio non risolvibile e, quindi, lesivo dei suoi diritti; mancanza delle indicazioni sui termini entro cui impugnare il verbale.
Notifica del verbale oltre i termini: il verbale deve esser notificato al trasgressore entro il termine di novanta giorni dalla rilevazione dell'infrazione. Un verbale notificato oltre tale termine è radicalmente nullo. Il problema cui tuttavia bisogna porre attenzione riguarda il giorno da cui decorrono i novanta giorni entro i quali lo stesso deve essere notificato. Secondo il codice della strada (art. 201), decorrono dal giorno in cui si è verificato l'effettivo accertamento, che può non coincidere e anzi è quasi è quasi impossibile che coincida con quello della rilevazione dell'infrazione. Infatti, il c.d.s. Prevede che, qualora l'accertamento della violazione da parte degli organi preposti, che non coincide necessariamente con il momento in cui è elevata la contravvenzione (ad es. quando, per assenza del conducente, non si può procedere all'immediata contestazione), richieda particolari accertamenti, il termine decorre da quando sono possibili questi accertamenti (acquisizione dei dati del proprietario del veicolo, ecc.). Pertanto, la notificazione del verbale può avvenire oltre i novanta giorni, tuttavia il Ministero ha precisato che ciò è legittimo soltanto quando le difficoltà di accertamento dipendano da fattori esterni all'amministrazione, e non da motivi di organizzazione interna degli uffici. Per cui, per esempio, l'elevato numero di contravvenzioni elevate non può essere, come hanno preteso molte amministrazioni comunali, motivo per differire il decorso dei novanta giorni. Pertanto, il ricorso può essere proposto con buone probabilità di accoglimento quando sia trascorso molto tempo (le rispettive date debbono essere indicate in modo chiaro sul verbale) tra la data in cui è stata rilevata l'infrazione e quella in cui è stato eseguito l'accertamento. I Giudici di Pace si sono adeguati a queste indicazioni ministeriali, per cui annullano (stesso discorso per le Prefetture che si devono attenere alla giurisprudenza, nel caso non lo facciano l'ordinanza di rigetto sarà impugnabile dal Giudice di pace) i verbali in cui l'amministrazione non riesca a dimostrare che la dilatazione dei tempi dell'accertamento non sia dipesa da fattori esterni. Inoltre, la Corte di Cassazione, ha precisato che il termine di notifica del verbale è rispettato se l'amministrazione lo ha affidato al preposto alla notificazione entro il termine di novanta giorni. Per cui, ricevere un verbale oltre i novanta giorni non significa affatto che esso sia automaticamente nullo: è nullo se è stato affidato a chi si è occupato della notifica entro i novanta giorni. Se l'accertamento è avvenuto in tempi prolungati per difficoltà oggettive (per problemi esterni ad essa, l'amministrazione ha impiegato molto tempo ad identificarlo) e il verbale è stato consegnato al messo notificatore entro i novanta giorni, la sanzione sarà da pagare. Se, tuttavia, sul verbale è omessa la data dell'effettivo accertamento nell'ipotesi in cui la violazione non sia stata contestata immediatamente al trasgressore, allora ci sono buone possibilità di vedersi annullare il verbale.
Nel caso, poi, di auto a noleggio, il discorso è ancora diverso: i novanta giorni riguardano la notifica al titolare dell'autovettura e non all'effettivo trasgressore. Il proprietario del veicolo, poi, ha sessanta giorni di tempo per comunicare all'amministrazione che ha elevato la contravvenzione i dati dell'effettivo trasgressore. L'amministrazione, a questo punto, dispone di ulteriori novanta giorni per notificare il verbale all'effettivo trasgressore. Quindi, il termine complessivo per notificare a quest'ultimo è di duecentoquarantagiorni, novanta, più sessanta, più novanta.
Avv. Alessandro Barra http://www.legaligarbarinomilano.it/
Vedere anche: http://www.sosutenticonsumatori.it/multe-auto-tutto-quello-che-ce-da-sapere-sulla-notifica-e-la-contestazione/http://ricorsimulteroma.org/index.php/multa-notificata-90-giorni-dopo-infrazione/ http://indebitati.it/la-notifica-per-compiuta-giacenza-frega-spesso-il-debitore/ http://www.6sicuro.it/news/multe-errate-verbale-nullo
IL RICORSO AL PREFETTO SOSPENDE? https://www.investireoggi.it/fisco/ricorso-multe-2016-giudice-pace-online-compilazione-costi/ STORIA DEI DIECI GIORNI DELLA COMPIUTA GIACENZA ASSENZA DATA DI NOTIFICA
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